Risposta:
Sì, ma solo una volta effettuato il pagamento della condanna penale.
Risposta:
Sì, ma solo una volta effettuato il pagamento della condanna penale.
Risposta:
Nel momento in cui la sentenza diventa irrevocabile, e prima che questa venga iscritta nei ruoli di Equitalia (cartella esattoriale); in questo modo si evita il pagamento di ulteriori spese.
Risposta:
Il testimone ha l’obbligo di presentarsi a
deporre;
se per il giorno dell’udienza sopraggiunge
un’evenienza che rende impossibile la presenza del teste, questi deve comunicarlo
tempestivamente al giudice, facendo pervenire la documentazione relativa all’impedimento
alla cancelleria.
Nel caso in cui il teste, regolarmente
citato, non si presenti all’udienza e non comunichi l’impedimento, il giudice
può disporre l’accompagnamento coattivo e infliggere al teste una sanzione
pecuniaria da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese
alle quali la mancata comparizione ha dato causa (art. 133 c.p.p.).
Il teste non residente in un processo
penale davanti al giudice di pace ha diritto al rimborso delle spese di
viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di 2^ classe sui
servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, in
quest’ultimo caso l’uso del mezzo aereo deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità’
giudiziaria.
Sono inoltre dovute:
-
L’indennità
di € 0,72 per ogni giornata impegnata per il viaggio
-
L’indennità
di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo di esame, questa e’ dovuta
se il teste è obbligato a rimanere fuori della sua residenza almeno un giorno
intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Per maggiori dettagli si rimanda agli
articoli 45 e seguenti del testo unico delle spese di giustizia.
Risposta:
Per ottenere il patrocinio a spese dello
stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad
euro 10.628,16, il limite è aumentato di € 1.032,90 per ognuno dei familiari
conviventi. Se l’interessato convive con
il coniuge o con altri familiari il reddito e’ costituito dalla somma dei
redditi conseguiti da ogni componente della famiglia compreso il richiedente.
la
domanda va presentata presso la cancelleria del giudice innanzi al quale pende
il processo, personalmente dal richiedente – allegando fotocopia di un
documento di identità in corso di validità, oppure dal difensore nominato che
dovrà autenticare la firma del richiedente.
La domanda deve contenere:
-
la
richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato e l’indicazione del
processo a cui si riferisce,
-
le
generalità dell’interessato de dei componenti la famiglia anagrafica,
unitamente ai rispettivi codici fiscali,
-
l’autocertificazione
della sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con
specifica determinazione del reddito complessivo determinato come sopra.
-
l’impegno
a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti
dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente
Entro dieci giorni il giudice provvede
sulla richiesta e del deposito della decisione viene data comunicazione
all’interessato.
La richiesta e il conseguente provvedimento
sono trasmesse all’agenzia delle entrate territorialmente competente per la
verifica dei redditi dichiarati.
Risposta:
La legge che ha introdotto la competenza
penale del giudice di pace (D. L.vo 274/2000) ha previsto, all’art. 21, il
ricorso immediato al giudice: per i reati procedibili a querela e’ ammessa la
citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il
reato e’ attribuito su ricorso della persona offesa.
Il ricorso deve essere sottoscritto dalla
persona offesa e dal difensore, - è
necessaria quindi l’assistenza del
legale - e va depositato
nella cancelleria entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.