Risposta:
Per i procedimenti incardinati con citazione è possibile effettuare la ricerca inserendo la data di citazione 1° udienza cliccando l’apposito tasto nel menù Ricerche, selezionando l’ufficio di competenza.
È possibile, inoltre, perfezionare la ricerca utilizzando come ulteriori parametri (facoltativi!) le iniziali delle parti (attore e convenuto) e/o dell'avvocato.
Risposta:
Sì. È possibile verificare lo stato di un qualsiasi procedimento di competenza del giudice di pace, anche se non è stato compilato online il ricorso e la nota d’iscrizione a ruolo.
La ricerca può essere effettuata con il numero di ruolo generale, sentenza, decreto ingiuntivo, cliccando la relativa voce nel menù Ricerche, scegliendo l’ufficio da consultare e digitando numero ed anno di riferimento.
Risposta:
Fin quando il tuo ricorso non verrà iscritto a ruolo la ricerca potrà essere fatta esclusivamente per numero di protocollo WEB e la risposta all'interrogazione sarà "il fascicolo non risulta ancora iscritto al ruolo generale dell'ufficio" (è il caso in cui il ricorso viene inviato a mezzo posta: il tempo tra la spedizione e l'iscrizione non è prevedibile!).
Risposta:
Successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso la ricerca potrà essere effettuata anche col numero di ruolo generale.
Risposta:
Nella sezione Ricerche, sul menù a sinistra, clicca su protocollo WEB, scegli l’ufficio da consultare ed inserisci il numero di protocollo WEB che è stato assegnato al tuo ricorso al termine della sua compilazione online. Potrai così verificare l'avvenuta iscrizione al ruolo e successivamente tutti gli eventi inerenti lo stato del ricorso (fissazione prima udienza, giudice assegnatario, etc.)
Risposta:
L'Ufficio entro
30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione
del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento con espressa
avvertenza che il mancato pagamento del contributo unificato nel
termine di 30 giorni comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata
con separato provvedimento. La misura della sanzione va commisurata alla durata
dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:
- Il 25% dell'importo dovuto e non versato se il
pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre i 30
giorni ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
- Il 150% dell'importo dovuto e non versato se
il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il
sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
- Il 200% dell'importo dovuto e non versato se
il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene
successivamente;
- L'importo verrà riscosso tramite modello F23 o
mediante iscrizione a ruolo (cartella esattoriale) e dovrà essere
comprensivo degli interessi al saggio legale.
- In caso di mancato pagamento della marca da
bollo da € 8,00 (art. 30 L. 115/2002) si procederà al recupero del doppio
dell'importo (€ 16,00) mediante cartella esattoriale.
Risposta:
Sul sito dell’Agenzia
delle Entrate (cosa devi fare > versare> contributo unificato) è
possibile conoscere tutte le modalità di pagamento disponibili.
Il pagamento del
contributo unificato può essere effettuato presso:
·
gli
uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto
corrente postale - pdf (il bollettino di c/c postale è stato approvato con
provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 45 del 22 febbraio 2002);
·
le
banche utilizzando il modello F23 - pdf
·
le
tabaccherie e gli agenti della riscossione.
I codici tributo per la compilazione del
mod. F23, sono:
·
contributo
unificato 941T
·
diritti
di cancelleria 943T
·
codice
uffici 9C3
·
codice
territorio L424
Se il contribuente
decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il modello per la
comunicazione di versamento - pdf e su questo mettere un apposito
contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento.
Queste istruzioni valgono sia nei procedimenti in cui le parti devono
depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui non sono tenute a
farlo. Nel modello, disponibile in formato elettronico, vanno indicate le
generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio
o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del
convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19
febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002.
Risposta:
Solo se il valore causa supera i € 1.033,00 al ricorso deve essere applicata una marca da bollo da € 8,00.
Risposta:
Sì se non è
prevista l'esenzione. la quota da versare, dipende dal valore della causa
in base allo schema seguente:
·
Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un
contributo unificato di 16,50 Euro;
·
Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.000
Euro si paga un contributo unificato di 38,50; Euro;
É prevista l’esenzione nei seguenti casi:
- Ai sensi dell'art. 32 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale (le procedure intraprese per il
recupero dei crediti professionali vantati da difensori d'ufficio nei
confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti
sono esenti da bolli, imposte e spese);
- Ai sensi dell'art. 19 della Legge 74 del 6
marzo 1987 (tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari
diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Risposta:
Sì, la quota da versare, dipende dal valore della causa in base allo schema seguente:
per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di € 43,00;
per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di € 77,00 Euro; per importi superiori a € 5.200 si paga un contributo unificato di € 187,00;
per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di € 187,00 se il ricorso è di sola competenza del Giudice di Pace.
Risposta:
Un originale e una copia.
Risposta:
La legge non dà precise disposizioni. Il servizio al momento fornisce 5 copie. L’ufficio del Giudice di Pace di Trieste richiede un originale e due copie.
Risposta:
Le materie
escluse dalla competenza del giudice di pace, ai sensi della legge 689/81, sono
relative alle violazione concernenti:
- la tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
- di previdenza e assistenza obbligatoria
- urbanistica ed edilizia
- di tutela dell’ambiente dall’inquinamento,
della flora, della fauna e delle aree protette
- di igiene degli alimenti e delle bevande
- di società e di intermediari finanziari
- tributaria e valutaria
- se per la violazione è prevista una sanzione
pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro
- quando, essendo la violazione punita con
sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è
stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro
- quando è stata applicata una sanzione di
natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima,
fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Risposta:
È possibile
compilare il ricorso online e la relativa nota d’iscrizione:
per proporre
opposizione avverso:
- verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del
prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada;
- ordinanze del prefetto per emissione di
assegno a vuoto;
- altre violazioni di competenza del giudice di
pace, che non rientrino nelle materie escluse.
- per instaurare un procedimento per decreto
ingiuntivo:
- il giudice di pace e' competente per ricorsi
in materia civile fino a 5.000 euro.
Risposta:
Il ricorso va presentato presso il giudice di pace competente in relazione al territorio in cui è stata elevata la multa. Esempio: se abito a Roma, ma durante un viaggio a Palermo commetto un’infrazione e ricevo una multa elevata dalla Polizia municipale di Palermo, devo presentare il ricorso al giudice di pace di Palermo.
Risposta:
È una sanzione
accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria. Si distingue in:
- sanzione concernente il veicolo (es.: confisca
del mezzo o sequestro);
- sanzione concernente i documenti di circolazione
e la patente di guida (es.: ritiro della carta di circolazione,
sospensione della patente).
Risposta:
Il resistente è: per le O.S.A. l'amministrazione che ha emanato l'atto avverso il quale si propone opposizione; per i D.I. è la persona fisica o giuridica da cui si vanta un credito.
Risposta:
Il ricorrente è: per le O.S.A colui che propone opposizione avverso una sanzione amministrativa; per i D.I. è colui che vanta un diritto di credito inesausto, necessariamente fungibile, esigibile e costituente una somma.
Risposta:
Assolutamente no. Il numero che viene assegnato dalla cancelleria al momento del deposito del ricorso presso gli uffici del giudice di pace è "Numero di ruolo generale"
Risposta:
Ai sensi
dell’art. 22 Legge 689/81 l’opposizione deve contenere la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice di pace
adito (art. 22 comma 4).
Dopo la sentenza
della Corte Cost. n.365/2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 22, quarto e quinto comma della Legge 689/81, l'Ufficio del Giudice
di Pace di Trieste comunica la data di
udienza direttamente all'indirizzo indicato nel ricorso.
Risposta:
Assolutamente no. Fornire la propria e-mail è facoltativo. Consigliamo di segnalarla per ricevere tutte le comunicazioni in merito all'opposizione depositata rendendo superfluo recarsi presso l'ufficio per chiedere informazioni.
Risposta:
Sì.
Risposta:
La nota di
iscrizione a ruolo stampata unitamente al ricorso contiene dei codici a barre;
l’ufficio del giudice di pace ha predisposto un diverso e più rapido turno per
l'iscrizione a ruolo dei fascicoli contenenti la nota di iscrizione redatta col
metodo del codice a barre.
Risposta:
Certamente. In qualunque momento hai la possibilità di modificare i dati inseriti.
Risposta:
No. I messaggi di posta elettronica non sostituiscono le notifiche cartacee previste dalla legge in quanto trattasi di posta non certificata.
Risposta:
Il ruolo generale è il registro di tutti i procedimenti pendenti davanti ad un determinato ufficio giudiziario.
Risposta:
Il numero di protocollo WEB viene assegnato alla fine della procedura di compilazione online. Esso ti permetterà, successivamente all'iscrizione del ricorso in cancelleria, di controllare online o di ricevere via e-mail, se è stato fornito il proprio indirizzo di posta elettronica, tutte le variazioni dello stato del procedimento (iscrizione al ruolo e relativo numero di R.G., designazione giudice, fissazione udienza se prevista, deposito sentenza se prevista, accoglimento o rigetto del decreto, ecc.).
Risposta:
La nota
d’iscrizione, o nota di accompagnamento, è una nota che accompagna l´iscrizione
di un procedimento. Deve contenere l'indicazione:
- delle parti, loro generalità e codice fiscale
- dell'avvocato che si costituisce e
relativo codice fiscale
- dell'oggetto della domanda
- della data di notificazione della citazione
- della data fissata per la prima udienza di
comparizione delle parti
Risposta:
Un nuovo
servizio che ti permette di scrivere il tuo ricorso (o la sola nota
d’iscrizione a ruolo) compilando online la modulistica predisposta
dall'ufficio. Terminata la compilazione il sistema genererà un numero di
protocollo WEB che ti permetterà di verificare online il numero di ruolo
generale assegnato alla tua pratica dall'ufficio.
N.B. Il ricorso
e la nota di iscrizione a ruolo devono essere stampate e consegnate all'ufficio
competente nei modi e nei termini di legge.
Risposta:
Un computer
collegato ad internet per utilizzare il servizio Ricerche.
Un computer collegato ad internet e una stampante per utilizzare il servizio di
compilazione online dei ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa o per
decreto ingiuntivo.
Risposta:
Tutti: cittadini, avvocati e amministrazioni. Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al giudice di pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale.
Il ricorso per decreto ingiuntivo al giudice di pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale se il valore della causa è inferiore a € 516,46.
Risposta:
Decreto Ingiuntivo.
Risposta:
Opposizione a Sanzione Amministrativa.
Risposta:
Sistema Informatico Giudici di Pace per gli affari civili ed è il software ministeriale, in uso presso gli uffici del giudice di pace, per la gestione informatizzata dei registri civili.
Risposta:
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Risposta:
Coordinamento
Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati ed è un organo
periferico del DGSIA all'interno del Ministero della Giustizia.