Risposta:
Ai cittadini che non hanno i mezzi per far fronte
alle spese di una causa civile è assicurato, anche davanti al giudice di pace,
il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato. Per essere ammessi
al gratuito patrocinio occorre fare domanda presso la Segreteria del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati, competente.
Risposta:
I testimoni
chiamati a deporre nel processo civile, anche per i processi innanzi al Giudice
di Pace, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del
biglietto di seconda classe (andata e ritorno) sui servizi di linea o al prezzo
del biglietto aereo, se l'uso è autorizzato preventivamente dall'autorità
giudiziaria. Ai testimoni chiamati a deporre nel luogo di residenza o chiamati
a deporre non oltre 2,5 km dalla residenza spetta l'indennità di € 0,36 a
giorno. Ai testimoni chiamati a deporre oltre 2,5 km dal luogo della residenza
spetta:
a.
l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata
per il viaggio, l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo
dell'esame. Questa ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere
fuori della propria residenza almeno un giorno intero;
b.
il rimborso delle spese di viaggio, d'andata e
ritorno, pari al pezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o
al prezzo del biglietto aereo, se l'uso è autorizzato dall'autorità
giudiziaria.
Il rimborso
spese di viaggio e l'indennità sopra indicate sono dovute anche
all'accompagnatore di testimoni minori e o invalidi. Nessuna indennità è dovuta
al testimone minore degli anni quattordici. Ai dipendenti pubblici, chiamati
come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano le suddette indennità
per il rimborso spese di viaggio, salva l'integrazione, fino a concorrenza
dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione
d'appartenenza.
Nel processo
civile al testimone sono dovute le indennità di cui sopra, che saranno poste a carico della parte che ne ha chiesto
l'interrogatorio.
Il teste dovrà
chiedere la somma alla parte che lo ha citato.
Risposta:
Sì. La
testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una
volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle
prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di
rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Nel caso in cui
per il giorno dell’udienza i cui si è citati sopravvenga un inconveniente che
rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente,
segnalando le ragioni dell’impedimento. In tal caso, se il giudice riterrà
fondato e documentato l’impedimento, sarà disposta una nuova citazione per una
successiva udienza. Nel processo civile, in caso di mancata comparizione dei
testimoni, il giudice con la stessa ordinanza con la quale autorizza la nuova
intimazione o dispone l'accompagnamento coattivo, può condannare il testimone,
ove ritenga ingiustificata l’assenza, ad una pena pecuniaria non inferiore a
100,00 € e non superiore a € 1.000,00.
Risposta:
Per iniziare una causa civile davanti al giudice di
pace occorre esporre nell’atto di citazione i fatti della causa e le richieste
che si avanzano e notificarla alla parte contro la quale si agisce, a mezzo di
un ufficiale giudiziario (presso Corte di Appello). La citazione normalmente è
predisposta da un avvocato che deve assistere e difendere chi sta in giudizio.
Il cittadino può rivolgersi anche direttamente al giudice di pace, il quale
ascolta i fatti e le richieste fattegli e li raccoglie in un verbale che svolge
la funzione della citazione, ma con tutte le incombenze di notifica e iscrizione
della causa a ruolo dette sopra a carico del cittadino. Qualora si intenda
avvalersi di tale strumento, nell'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste
occorre rivolgersi alla Cancelleria Civile.
Risposta:
Davanti al giudice di pace ci si può difendere anche da soli, senza bisogno dell'avvocato, ma soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a € 1.100,00 o quando il giudice autorizzi, su richiesta dell'interessato, in considerazione della natura ed entità della causa. È questa una possibilità da valutare con molta attenzione, difatti occorre considerare: che il processo davanti al Giudice di Pace si svolge in maniera formale secondo le regole del codice di procedura civile; che vizi di forma possono pregiudicare il risultato della causa a prescindere dalla fondatezza del merito; che una volta iniziata l'azione giudiziaria (basta la citazione) non si può retrocedere automaticamente; che una causa di modesta entità economica alla fine può diventare molto onerosa a causa delle spese legali di parte avversa, eventuali spese per perizie tecniche che di norma seguono la soccombenza ovvero, salvo diversa statuizione, il Giudice pone a carico della parte che perde nel giudizio.
Risposta:
Tenuto conto che
nella conciliazione stragiudiziale la controparte può non presentarsi, perché
non è obbligata a farlo oppure pur presentandosi non intenda conciliare, la
procedura alla fine può risultare una perdita di tempo e di danaro.
Difatti per i tentativi di conciliazione deve corrispondersi un contributo
unificato per l’iscrizione che, a seconda del valore, va da € 33 ad € 187. Quindi è consigliabile attivare
tale procedura nel caso in cui l’accordo sia effettivamente possibile e che, con
la mediazione del giudice, le parti vogliano avere in mano in breve tempo, un
atto che chiuda definitivamente la questione. Il verbale di conciliazione infatti
è titolo esecutivo se l'accordo riguarda un affare di competenza del
Giudice di Pace oppure scrittura privata riconosciuta in giudizio se
l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle del
Giudice di Pace. In quest’ultimo caso se non saranno rispettati gli
accordi sottoscritti sarà necessario fare una causa, ma il verbale vale quale
prova del fondamento del diritto che si fa valere.