Risposta:
No, per l’imputato è sempre necessario il patrocinio di un difensore, e nel caso in cui non abbia provveduto a nominare un difensore di fiducia, vi provvede d’ufficio il pubblico ministero o, in fase dibattimentale, il giudice. La persona offesa dal reato può nominare un difensore e, nell’ipotesi in cui intenda costituirsi parte civile, deve nominarlo.
Risposta:
Sì, ma solo una volta effettuato il pagamento della condanna penale.
Risposta:
Sì, ma solo una volta effettuato il pagamento della condanna penale.
Risposta:
Si chiede all’ufficio recupero crediti il fac-simile del mod. F23 per il versamento.
Risposta:
Nel momento in cui la sentenza diventa irrevocabile, e prima che questa venga iscritta nei ruoli di Equitalia (cartella esattoriale); in questo modo si evita il pagamento di ulteriori spese.
Risposta:
Il testimone ha l’obbligo di presentarsi a
deporre;
se per il giorno dell’udienza sopraggiunge
un’evenienza che rende impossibile la presenza del teste, questi deve comunicarlo
tempestivamente al giudice, facendo pervenire la documentazione relativa all’impedimento
alla cancelleria.
Nel caso in cui il teste, regolarmente
citato, non si presenti all’udienza e non comunichi l’impedimento, il giudice
può disporre l’accompagnamento coattivo e infliggere al teste una sanzione
pecuniaria da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese
alle quali la mancata comparizione ha dato causa (art. 133 c.p.p.).
Il teste non residente in un processo
penale davanti al giudice di pace ha diritto al rimborso delle spese di
viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di 2^ classe sui
servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, in
quest’ultimo caso l’uso del mezzo aereo deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità’
giudiziaria.
Sono inoltre dovute:
-
L’indennità
di € 0,72 per ogni giornata impegnata per il viaggio
-
L’indennità
di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo di esame, questa e’ dovuta
se il teste è obbligato a rimanere fuori della sua residenza almeno un giorno
intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
Per maggiori dettagli si rimanda agli
articoli 45 e seguenti del testo unico delle spese di giustizia.
Risposta:
Per ottenere il patrocinio a spese dello
stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo
imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad
euro 10.628,16, il limite è aumentato di € 1.032,90 per ognuno dei familiari
conviventi. Se l’interessato convive con
il coniuge o con altri familiari il reddito e’ costituito dalla somma dei
redditi conseguiti da ogni componente della famiglia compreso il richiedente.
la
domanda va presentata presso la cancelleria del giudice innanzi al quale pende
il processo, personalmente dal richiedente – allegando fotocopia di un
documento di identità in corso di validità, oppure dal difensore nominato che
dovrà autenticare la firma del richiedente.
La domanda deve contenere:
-
la
richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato e l’indicazione del
processo a cui si riferisce,
-
le
generalità dell’interessato de dei componenti la famiglia anagrafica,
unitamente ai rispettivi codici fiscali,
-
l’autocertificazione
della sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con
specifica determinazione del reddito complessivo determinato come sopra.
-
l’impegno
a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti
dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente
Entro dieci giorni il giudice provvede
sulla richiesta e del deposito della decisione viene data comunicazione
all’interessato.
La richiesta e il conseguente provvedimento
sono trasmesse all’agenzia delle entrate territorialmente competente per la
verifica dei redditi dichiarati.
Risposta:
La legge che ha introdotto la competenza
penale del giudice di pace (D. L.vo 274/2000) ha previsto, all’art. 21, il
ricorso immediato al giudice: per i reati procedibili a querela e’ ammessa la
citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il
reato e’ attribuito su ricorso della persona offesa.
Il ricorso deve essere sottoscritto dalla
persona offesa e dal difensore, - è
necessaria quindi l’assistenza del
legale - e va depositato
nella cancelleria entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
Risposta:
Per i procedimenti incardinati con citazione è possibile effettuare la ricerca inserendo la data di citazione 1° udienza cliccando l’apposito tasto nel menù Ricerche, selezionando l’ufficio di competenza.
È possibile, inoltre, perfezionare la ricerca utilizzando come ulteriori parametri (facoltativi!) le iniziali delle parti (attore e convenuto) e/o dell'avvocato.
Risposta:
Sì. È possibile verificare lo stato di un qualsiasi procedimento di competenza del giudice di pace, anche se non è stato compilato online il ricorso e la nota d’iscrizione a ruolo.
La ricerca può essere effettuata con il numero di ruolo generale, sentenza, decreto ingiuntivo, cliccando la relativa voce nel menù Ricerche, scegliendo l’ufficio da consultare e digitando numero ed anno di riferimento.
Risposta:
Fin quando il tuo ricorso non verrà iscritto a ruolo la ricerca potrà essere fatta esclusivamente per numero di protocollo WEB e la risposta all'interrogazione sarà "il fascicolo non risulta ancora iscritto al ruolo generale dell'ufficio" (è il caso in cui il ricorso viene inviato a mezzo posta: il tempo tra la spedizione e l'iscrizione non è prevedibile!).
Risposta:
Successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso la ricerca potrà essere effettuata anche col numero di ruolo generale.
Risposta:
Nella sezione Ricerche, sul menù a sinistra, clicca su protocollo WEB, scegli l’ufficio da consultare ed inserisci il numero di protocollo WEB che è stato assegnato al tuo ricorso al termine della sua compilazione online. Potrai così verificare l'avvenuta iscrizione al ruolo e successivamente tutti gli eventi inerenti lo stato del ricorso (fissazione prima udienza, giudice assegnatario, etc.)
Risposta:
L'Ufficio entro
30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione
del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento con espressa
avvertenza che il mancato pagamento del contributo unificato nel
termine di 30 giorni comporterà l'applicazione della sanzione che sarà comunicata
con separato provvedimento. La misura della sanzione va commisurata alla durata
dell'inadempimento nelle seguenti percentuali:
- Il 25% dell'importo dovuto e non versato se il
pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene oltre i 30
giorni ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
- Il 150% dell'importo dovuto e non versato se
il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene tra il
sessantunesimo e l’ottantesimo giorno dalla notifica dell’invito;
- Il 200% dell'importo dovuto e non versato se
il pagamento del contributo unificato e della sanzione avviene
successivamente;
- L'importo verrà riscosso tramite modello F23 o
mediante iscrizione a ruolo (cartella esattoriale) e dovrà essere
comprensivo degli interessi al saggio legale.
- In caso di mancato pagamento della marca da
bollo da € 8,00 (art. 30 L. 115/2002) si procederà al recupero del doppio
dell'importo (€ 16,00) mediante cartella esattoriale.
Risposta:
Sul sito dell’Agenzia
delle Entrate (cosa devi fare > versare> contributo unificato) è
possibile conoscere tutte le modalità di pagamento disponibili.
Il pagamento del
contributo unificato può essere effettuato presso:
·
gli
uffici postali utilizzando l’apposito bollettino di conto
corrente postale - pdf (il bollettino di c/c postale è stato approvato con
provvedimento del Direttore del 19 febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie
Generale n. 45 del 22 febbraio 2002);
·
le
banche utilizzando il modello F23 - pdf
·
le
tabaccherie e gli agenti della riscossione.
I codici tributo per la compilazione del
mod. F23, sono:
·
contributo
unificato 941T
·
diritti
di cancelleria 943T
·
codice
uffici 9C3
·
codice
territorio L424
Se il contribuente
decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare il modello per la
comunicazione di versamento - pdf e su questo mettere un apposito
contrassegno, rilasciato dai tabaccai a conferma dell’avvenuto pagamento.
Queste istruzioni valgono sia nei procedimenti in cui le parti devono
depositare la nota di iscrizione a ruolo, sia nei casi in cui non sono tenute a
farlo. Nel modello, disponibile in formato elettronico, vanno indicate le
generalità del ricorrente (cioè del soggetto che introduce la fase del giudizio
o della parte che effettua il versamento) e quelle del resistente o del
convenuto. Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore del 19
febbraio 2002 e pubblicato in G.U. Serie Generale n. 45 del 22 febbraio 2002.
Risposta:
Solo se il valore causa supera i € 1.033,00 al ricorso deve essere applicata una marca da bollo da € 8,00.
Risposta:
Sì se non è
prevista l'esenzione. la quota da versare, dipende dal valore della causa
in base allo schema seguente:
·
Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un
contributo unificato di 16,50 Euro;
·
Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.000
Euro si paga un contributo unificato di 38,50; Euro;
É prevista l’esenzione nei seguenti casi:
- Ai sensi dell'art. 32 delle norme di
attuazione del codice di procedura penale (le procedure intraprese per il
recupero dei crediti professionali vantati da difensori d'ufficio nei
confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti
sono esenti da bolli, imposte e spese);
- Ai sensi dell'art. 19 della Legge 74 del 6
marzo 1987 (tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari
diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui
agli articoli 5 e 6 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Risposta:
Sì, la quota da versare, dipende dal valore della causa in base allo schema seguente:
per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di € 43,00;
per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di € 77,00 Euro; per importi superiori a € 5.200 si paga un contributo unificato di € 187,00;
per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di € 187,00 se il ricorso è di sola competenza del Giudice di Pace.
Risposta:
Un originale e una copia.
Risposta:
La legge non dà precise disposizioni. Il servizio al momento fornisce 5 copie. L’ufficio del Giudice di Pace di Trieste richiede un originale e due copie.
Risposta:
Le materie
escluse dalla competenza del giudice di pace, ai sensi della legge 689/81, sono
relative alle violazione concernenti:
- la tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro
- di previdenza e assistenza obbligatoria
- urbanistica ed edilizia
- di tutela dell’ambiente dall’inquinamento,
della flora, della fauna e delle aree protette
- di igiene degli alimenti e delle bevande
- di società e di intermediari finanziari
- tributaria e valutaria
- se per la violazione è prevista una sanzione
pecuniaria superiore nel massimo a 15.493,00 euro
- quando, essendo la violazione punita con
sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è
stata applicata una sanzione superiore a 15.493,00 euro
- quando è stata applicata una sanzione di
natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima,
fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Risposta:
È possibile
compilare il ricorso online e la relativa nota d’iscrizione:
per proporre
opposizione avverso:
- verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del
prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada;
- ordinanze del prefetto per emissione di
assegno a vuoto;
- altre violazioni di competenza del giudice di
pace, che non rientrino nelle materie escluse.
- per instaurare un procedimento per decreto
ingiuntivo:
- il giudice di pace e' competente per ricorsi
in materia civile fino a 5.000 euro.
Risposta:
Il ricorso va presentato presso il giudice di pace competente in relazione al territorio in cui è stata elevata la multa. Esempio: se abito a Roma, ma durante un viaggio a Palermo commetto un’infrazione e ricevo una multa elevata dalla Polizia municipale di Palermo, devo presentare il ricorso al giudice di pace di Palermo.
Risposta:
È una sanzione
accessoria a sanzione amministrativa pecuniaria. Si distingue in:
- sanzione concernente il veicolo (es.: confisca
del mezzo o sequestro);
- sanzione concernente i documenti di circolazione
e la patente di guida (es.: ritiro della carta di circolazione,
sospensione della patente).
Risposta:
Il resistente è: per le O.S.A. l'amministrazione che ha emanato l'atto avverso il quale si propone opposizione; per i D.I. è la persona fisica o giuridica da cui si vanta un credito.
Risposta:
Il ricorrente è: per le O.S.A colui che propone opposizione avverso una sanzione amministrativa; per i D.I. è colui che vanta un diritto di credito inesausto, necessariamente fungibile, esigibile e costituente una somma.
Risposta:
Assolutamente no. Il numero che viene assegnato dalla cancelleria al momento del deposito del ricorso presso gli uffici del giudice di pace è "Numero di ruolo generale"
Risposta:
Ai sensi
dell’art. 22 Legge 689/81 l’opposizione deve contenere la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice di pace
adito (art. 22 comma 4).
Dopo la sentenza
della Corte Cost. n.365/2010 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 22, quarto e quinto comma della Legge 689/81, l'Ufficio del Giudice
di Pace di Trieste comunica la data di
udienza direttamente all'indirizzo indicato nel ricorso.
Risposta:
Assolutamente no. Fornire la propria e-mail è facoltativo. Consigliamo di segnalarla per ricevere tutte le comunicazioni in merito all'opposizione depositata rendendo superfluo recarsi presso l'ufficio per chiedere informazioni.
Risposta:
Sì.
Risposta:
La nota di
iscrizione a ruolo stampata unitamente al ricorso contiene dei codici a barre;
l’ufficio del giudice di pace ha predisposto un diverso e più rapido turno per
l'iscrizione a ruolo dei fascicoli contenenti la nota di iscrizione redatta col
metodo del codice a barre.
Risposta:
Certamente. In qualunque momento hai la possibilità di modificare i dati inseriti.
Risposta:
No. I messaggi di posta elettronica non sostituiscono le notifiche cartacee previste dalla legge in quanto trattasi di posta non certificata.
Risposta:
Il ruolo generale è il registro di tutti i procedimenti pendenti davanti ad un determinato ufficio giudiziario.
Risposta:
Il numero di protocollo WEB viene assegnato alla fine della procedura di compilazione online. Esso ti permetterà, successivamente all'iscrizione del ricorso in cancelleria, di controllare online o di ricevere via e-mail, se è stato fornito il proprio indirizzo di posta elettronica, tutte le variazioni dello stato del procedimento (iscrizione al ruolo e relativo numero di R.G., designazione giudice, fissazione udienza se prevista, deposito sentenza se prevista, accoglimento o rigetto del decreto, ecc.).
Risposta:
La nota
d’iscrizione, o nota di accompagnamento, è una nota che accompagna l´iscrizione
di un procedimento. Deve contenere l'indicazione:
- delle parti, loro generalità e codice fiscale
- dell'avvocato che si costituisce e
relativo codice fiscale
- dell'oggetto della domanda
- della data di notificazione della citazione
- della data fissata per la prima udienza di
comparizione delle parti
Risposta:
Un nuovo
servizio che ti permette di scrivere il tuo ricorso (o la sola nota
d’iscrizione a ruolo) compilando online la modulistica predisposta
dall'ufficio. Terminata la compilazione il sistema genererà un numero di
protocollo WEB che ti permetterà di verificare online il numero di ruolo
generale assegnato alla tua pratica dall'ufficio.
N.B. Il ricorso
e la nota di iscrizione a ruolo devono essere stampate e consegnate all'ufficio
competente nei modi e nei termini di legge.
Risposta:
Un computer
collegato ad internet per utilizzare il servizio Ricerche.
Un computer collegato ad internet e una stampante per utilizzare il servizio di
compilazione online dei ricorsi in opposizione a sanzione amministrativa o per
decreto ingiuntivo.
Risposta:
Tutti: cittadini, avvocati e amministrazioni. Il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa al giudice di pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale.
Il ricorso per decreto ingiuntivo al giudice di pace può essere presentato anche senza l’assistenza del legale se il valore della causa è inferiore a € 516,46.
Risposta:
Decreto Ingiuntivo.
Risposta:
Opposizione a Sanzione Amministrativa.
Risposta:
Sistema Informatico Giudici di Pace per gli affari civili ed è il software ministeriale, in uso presso gli uffici del giudice di pace, per la gestione informatizzata dei registri civili.
Risposta:
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Risposta:
Il
pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione
della sentenza da parte dell’amministrazione cui appartiene l’organo
accertatore con le modalità di pagamento da questa determinate.
Risposta:
Nella cartella notificata devono essere sempre
specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque
il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata accertata
l’infrazione. (VEDI FAQ SIGP ONLINE)
Risposta:
Nel verbale notificato devono essere sempre
specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque
il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata commessa od
accertata l’infrazione.
Risposta:
No. La norma del
pagamento ridotto nei 60 gg. è un principio generale. Il Giudice di Pace però può,
a differenza del Prefetto, ricorrendone i presupposti di legge e di opportunità,
confermare, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale;
sempre che il ricorrente ne abbia fatta espressa richiesta.
Risposta:
No. La scelta è alternativa ma univoca.
Risposta:
Il pagamento
della sanzione prima della proposizione del ricorso rende il ricorso
inammissibile. E’ necessario pagare la sanzione, dopo la proposizione del
ricorso, solo se la provvisoria esecutorietà del provvedimento non è sospesa.
Risposta:
Il ricorso deve sempre essere proposto dal soggetto
cui è stata contestata l’infrazione. Nel caso di sanzione stradale non
immediatamente contestata ed elevata quindi al proprietario è consigliabile che
proprietario e conducente propongano ricorso congiuntamente.
Risposta:
No. L’avviso
lasciato sul parabrezza non è ricorribile. Occorre attendere la notifica del
verbale di contravvenzione dell’infrazione.
Risposta:
L’art. della legge 689/81 prevede
espressamente la presenza del ricorrente all’udienza pena la convalida del
provvedimento. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 534 del 5 dicembre 1990, ha mitigato
tale impostazione statuendo che il Giudice possa comunque annullare il
provvedimento impugnato quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla
documentazione allegata dall’opponente. Comunque in caso di impossibilità ad
essere presente, si consiglia di inviare, anche a mezzo fax, una
giustificazione chiedendo al Giudice di decidere come richiesto nel ricorso
oppure chiedendo un differimento dell’udienza.
Risposta:
Difficile dare una risposta definitiva. Per quanto
detto alla FAQ precedente, sembrerebbe esclusa la possibilità di delega e non
applicabile la possibilità prevista dall'art. 317 c.p.c. essendo la legge
689/91 una legge speciale. Comunque la parola finale sull'ammissibilità spetta
al Giudice del caso. Nella prassi dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste
la maggioranza dei Giudici accetta la delega scritta del ricorrente ad altra
persona corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del
ricorrente delegante.
Risposta:
L'art. 23 della
Legge n.689/81 (legge speciale) prevede che per le opposizioni a sanzioni
amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti
di valore oppure conferire mandato ad un legale patrocinante.
Risposta:
Dopo la sentenza della Corte Cost. n. 365/2010 che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto
comma della legge n. 689/81, l'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste comunica
la data di udienza direttamente all'indirizzo indicato nel ricorso, se espressamente
richiesto dal ricorrente.
Risposta:
Le opposizioni a sanzioni amministrative, sono
soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate, in base al
valore della multa contestata (VEDI FAQ SIGP ONLINE)
Risposta:
Ai cittadini che non hanno i mezzi per far fronte
alle spese di una causa civile è assicurato, anche davanti al giudice di pace,
il gratuito patrocinio, cioè la difesa a carico dello Stato. Per essere ammessi
al gratuito patrocinio occorre fare domanda presso la Segreteria del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati, competente.
Risposta:
No. È necessario il deposito a mano.
Risposta:
I testimoni
chiamati a deporre nel processo civile, anche per i processi innanzi al Giudice
di Pace, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio pari al prezzo del
biglietto di seconda classe (andata e ritorno) sui servizi di linea o al prezzo
del biglietto aereo, se l'uso è autorizzato preventivamente dall'autorità
giudiziaria. Ai testimoni chiamati a deporre nel luogo di residenza o chiamati
a deporre non oltre 2,5 km dalla residenza spetta l'indennità di € 0,36 a
giorno. Ai testimoni chiamati a deporre oltre 2,5 km dal luogo della residenza
spetta:
a.
l'indennità di € 0,72 per ogni giornata impiegata
per il viaggio, l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo
dell'esame. Questa ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere
fuori della propria residenza almeno un giorno intero;
b.
il rimborso delle spese di viaggio, d'andata e
ritorno, pari al pezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o
al prezzo del biglietto aereo, se l'uso è autorizzato dall'autorità
giudiziaria.
Il rimborso
spese di viaggio e l'indennità sopra indicate sono dovute anche
all'accompagnatore di testimoni minori e o invalidi. Nessuna indennità è dovuta
al testimone minore degli anni quattordici. Ai dipendenti pubblici, chiamati
come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano le suddette indennità
per il rimborso spese di viaggio, salva l'integrazione, fino a concorrenza
dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione
d'appartenenza.
Nel processo
civile al testimone sono dovute le indennità di cui sopra, che saranno poste a carico della parte che ne ha chiesto
l'interrogatorio.
Il teste dovrà
chiedere la somma alla parte che lo ha citato.
Risposta:
Sì. La
testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una
volta citato, il testimone ha l’obbligo di presentarsi, di attenersi alle
prescrizioni date dal giudice in relazione alle esigenze processuali e di
rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Nel caso in cui
per il giorno dell’udienza i cui si è citati sopravvenga un inconveniente che
rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente,
segnalando le ragioni dell’impedimento. In tal caso, se il giudice riterrà
fondato e documentato l’impedimento, sarà disposta una nuova citazione per una
successiva udienza. Nel processo civile, in caso di mancata comparizione dei
testimoni, il giudice con la stessa ordinanza con la quale autorizza la nuova
intimazione o dispone l'accompagnamento coattivo, può condannare il testimone,
ove ritenga ingiustificata l’assenza, ad una pena pecuniaria non inferiore a
100,00 € e non superiore a € 1.000,00.
Risposta:
Sì. L'art. 317 del c.p.c. prevede espressamente che davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare. Il mandato è regolato dall’art. 1703 del codice civile.
Risposta:
Per iniziare una causa civile davanti al giudice di
pace occorre esporre nell’atto di citazione i fatti della causa e le richieste
che si avanzano e notificarla alla parte contro la quale si agisce, a mezzo di
un ufficiale giudiziario (presso Corte di Appello). La citazione normalmente è
predisposta da un avvocato che deve assistere e difendere chi sta in giudizio.
Il cittadino può rivolgersi anche direttamente al giudice di pace, il quale
ascolta i fatti e le richieste fattegli e li raccoglie in un verbale che svolge
la funzione della citazione, ma con tutte le incombenze di notifica e iscrizione
della causa a ruolo dette sopra a carico del cittadino. Qualora si intenda
avvalersi di tale strumento, nell'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste
occorre rivolgersi alla Cancelleria Civile.
Risposta:
Davanti al giudice di pace ci si può difendere anche da soli, senza bisogno dell'avvocato, ma soltanto se si tratta di cause di valore non superiore a € 1.100,00 o quando il giudice autorizzi, su richiesta dell'interessato, in considerazione della natura ed entità della causa. È questa una possibilità da valutare con molta attenzione, difatti occorre considerare: che il processo davanti al Giudice di Pace si svolge in maniera formale secondo le regole del codice di procedura civile; che vizi di forma possono pregiudicare il risultato della causa a prescindere dalla fondatezza del merito; che una volta iniziata l'azione giudiziaria (basta la citazione) non si può retrocedere automaticamente; che una causa di modesta entità economica alla fine può diventare molto onerosa a causa delle spese legali di parte avversa, eventuali spese per perizie tecniche che di norma seguono la soccombenza ovvero, salvo diversa statuizione, il Giudice pone a carico della parte che perde nel giudizio.
Risposta:
gdp.trieste@giustizia.it
Risposta:
- Cancelleria civile 040 7792640
- Cancelleria penale 040 7792653
- Cancelleria stranieri 040 7792627
- Segreteria 040 7792629
Risposta:
Da MAIL BOXES ETC. via San Francesco 15/A
Risposta:
All’entrata del “Park SI” in Foro Ulpiano.
Risposta:
All’interno del Palazzo di Giustizia, Foro Ulpiano n. 1, stanza n. 83.
Risposta:
Nelle cancellerie sopra indicate, in relazione alla natura degli atti richiesti.
Risposta:
Presso l’Ufficio Recupero Crediti, II° piano, stanza 13, tel 040 7792624.
Risposta:
Presso la Cancelleria Stranieri al I° piano, stanza 3, tel. 040 7792627.
Risposta:
Presso l’Ufficio liquidazioni spese di giustizia, I° piano, stanza 4, tel. 040 7792629.
Risposta:
Presso la Cancelleria Post Dibattimentale al II° piano, stanza 18, tel. 040 7792654.
Risposta:
Presso la Cancelleria Penale al II° piano, stanza 16, tel. 040 7792652/653.
Risposta:
Coordinamento
Interdistrettuale per i Sistemi Informativi Automatizzati ed è un organo
periferico del DGSIA all'interno del Ministero della Giustizia.
Risposta:
Sì. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è
ammesso l'invio con plico postale raccomandato.
Deve indirizzarsi a: Ufficio del Giudice di Pace di Trieste – Via
Coroneo 13 – 34133 TRIESTE.
Risposta:
Tenuto conto che
nella conciliazione stragiudiziale la controparte può non presentarsi, perché
non è obbligata a farlo oppure pur presentandosi non intenda conciliare, la
procedura alla fine può risultare una perdita di tempo e di danaro.
Difatti per i tentativi di conciliazione deve corrispondersi un contributo
unificato per l’iscrizione che, a seconda del valore, va da € 33 ad € 187. Quindi è consigliabile attivare
tale procedura nel caso in cui l’accordo sia effettivamente possibile e che, con
la mediazione del giudice, le parti vogliano avere in mano in breve tempo, un
atto che chiuda definitivamente la questione. Il verbale di conciliazione infatti
è titolo esecutivo se l'accordo riguarda un affare di competenza del
Giudice di Pace oppure scrittura privata riconosciuta in giudizio se
l'accordo è stato raggiunto su una materia che non rientra tra quelle del
Giudice di Pace. In quest’ultimo caso se non saranno rispettati gli
accordi sottoscritti sarà necessario fare una causa, ma il verbale vale quale
prova del fondamento del diritto che si fa valere.
Risposta:
Presso la Cancelleria Civile al I° piano, stanza 6, tel. 040 7792636.