Risposta:
Nella cartella notificata devono essere sempre
specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque
il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata accertata
l’infrazione. (VEDI FAQ SIGP ONLINE)
Risposta:
No. La norma del
pagamento ridotto nei 60 gg. è un principio generale. Il Giudice di Pace però può,
a differenza del Prefetto, ricorrendone i presupposti di legge e di opportunità,
confermare, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale;
sempre che il ricorrente ne abbia fatta espressa richiesta.
Risposta:
Il pagamento
della sanzione prima della proposizione del ricorso rende il ricorso
inammissibile. E’ necessario pagare la sanzione, dopo la proposizione del
ricorso, solo se la provvisoria esecutorietà del provvedimento non è sospesa.
Risposta:
Il ricorso deve sempre essere proposto dal soggetto
cui è stata contestata l’infrazione. Nel caso di sanzione stradale non
immediatamente contestata ed elevata quindi al proprietario è consigliabile che
proprietario e conducente propongano ricorso congiuntamente.
Risposta:
No. L’avviso
lasciato sul parabrezza non è ricorribile. Occorre attendere la notifica del
verbale di contravvenzione dell’infrazione.
Risposta:
Difficile dare una risposta definitiva. Per quanto
detto alla FAQ precedente, sembrerebbe esclusa la possibilità di delega e non
applicabile la possibilità prevista dall'art. 317 c.p.c. essendo la legge
689/91 una legge speciale. Comunque la parola finale sull'ammissibilità spetta
al Giudice del caso. Nella prassi dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste
la maggioranza dei Giudici accetta la delega scritta del ricorrente ad altra
persona corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del
ricorrente delegante.
Risposta:
L'art. 23 della
Legge n.689/81 (legge speciale) prevede che per le opposizioni a sanzioni
amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti
di valore oppure conferire mandato ad un legale patrocinante.
Risposta:
Dopo la sentenza della Corte Cost. n. 365/2010 che
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto
comma della legge n. 689/81, l'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste comunica
la data di udienza direttamente all'indirizzo indicato nel ricorso, se espressamente
richiesto dal ricorrente.
Risposta:
Le opposizioni a sanzioni amministrative, sono
soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate, in base al
valore della multa contestata (VEDI FAQ SIGP ONLINE)
Risposta:
Sì. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è
ammesso l'invio con plico postale raccomandato.
Deve indirizzarsi a: Ufficio del Giudice di Pace di Trieste – Via
Coroneo 13 – 34133 TRIESTE.