Chi siamo

IL GIUDICE DI PACE

Ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione.

CHI È IL GIUDICE DI PACE

A partire dal 1° maggio 1995 il Giudice di Pace inizia la sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Si differenzia dal giudice conciliatore perché gli è stata attribuita una maggiore competenza in materia civile ed è previsto che dovrà giudicare anche in materia penale, sia pure per fatti lievi e di semplice valutazione.
Il corpo magistrati formato dai Giudici di Pace rappresenta il più numeroso (4.700) e maggiormente diffuso sul territorio nazionale.

Il Giudice di Pace appartiene all´ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo. Rimane infatti in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta per altri quattro anni. Al compimento di 75 anni il Giudice di Pace cessa dalle sue funzioni.

Il Giudice di Pace è tenuto alla osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari ed è soggetto a responsabilità disciplinare. Ha l´obbligo di astenersi dal trattare la causa nei casi previsti dal codice di procedura civile e in ogni caso in cui abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo ovvero di collaborazione con una delle parti in causa.

Per la sua qualità di magistrato onorario e non di carriera, il Giudice di Pace non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza.

LE SUE MANSIONI
In Materia Civile

Nell´ambito territoriale di ciascun ufficio, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione civile e si occupa delle cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore.
La competenza per materia del Giudice di Pace è in parte a carattere esclusivo.

Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
  • le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 20.000.

Per cause civili di valore fino € 1.100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.

Per la determinazione del valore si devono osservare le regole di cui agli artt. 10 e ss. C.p.c., da effettuarsi sulla domanda: qualora contro la medesima persona vengano proposte più domande esse si sommano tra loro (art.10, comma 2° c.p.c.) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione, ossia alla notifica dell´atto introduttivo, si sommano con il capitale. Tale sommatoria peraltro non va effettuata qualora le domande siano incrociate, cioè volte l´una contro l´altra, come nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

In Materia Penale

In ordine alfabetico i reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti:

  • abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
  • acquisto macchine utensili (art. 15, legge n. 1329/1965);
  • appropriazione di cose abusive (art. 647 c.p.);
  • atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
  • codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
  • danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
  • determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
  • deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  • deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
  • diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
  • disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
  • dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
  • elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);
  • elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);
  • furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
  • giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);
  • ingiuria (art. 594 c.p.);
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
  • inosservanza dell´obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
  • invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
  • lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
  • lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
  • lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
  • materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
  • minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
  • percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
  • polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);
  • pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);
  • recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);
  • referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
  • sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  • settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
  • somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);
  • somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
  • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
  • trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  • usurpazione (art. 631 c.p.).

Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta QUERELA. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito. Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell´ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall´utente/querelante.

Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un RICORSO IMMEDIATO che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato.

Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

In tutti i casi alla prima udienza il giudice tenterà la conciliazione delle parti.

In Materia Amministrativa

Presso l´ufficio del Giudice di Pace si può:

  • asseverare con il giuramento una perizia stragiudiziale o una traduzione;
  • richiedere la certificazione di conformità di atti in possesso dell´utente;
  • richiedere l´autentica della firma su atti da produrre alla pubblica amministrazione;
  • fare una dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà o di certificazione.

COME SI DIVENTA GIUDICE DI PACE

Può diventare Giudice di Pace ogni cittadino italiano di età non inferiore a 30 e non superiore a 75 anni. Sono richiesti, inoltre, i requisiti previsti dall´ Art. 5 Legge 374/91.

I requisiti per la nomina sono:

  • avere l´esercizio dei diritti civili e politici;
  • non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • avere idoneità fisica e psichica;
  • avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
  • avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell´assunzione delle funzioni di Giudice di Pace, l´esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata;
  • avere superato l´esame di abilitazione all´esercizio della professione forense; tale requisito non è richiesto per coloro che hanno esercitato.

Il procedimento per la nomina a magistrato onorario con funzioni di Giudice di Pace segue un complesso percorso che comprende le seguenti fasi:

  • richiesta ai Sindaci dei comuni interessati da parte del Presidente della Corte d´Appello, "almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del Giudice di Pace ovvero al verificarsi della vacanza", di dare notizia delle vacanze mediante affissione nell´albo pretorio;
  • pubblicazione (a cura del Ministero della Giustizia) dell´avviso di vacanza del posto nella Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande;
  • presentazione delle domande al Presidente della Corte d´Appello nel cui distretto è compreso l´ufficio per il quale si chiede la nomina;
  • formulazione di una proposta, preferibilmente con l´indicazione di una terna di nomi, da parte del Consiglio Giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati dai Consigli dell´Ordine degli Avvocati del distretto di Corte d´Appello. Successivamente, il Consiglio Superiore della Magistratura delibera sulla proposta del Consiglio Giudiziario ed il Ministro della Giustizia emana il decreto di nomina. Chi è nominato Giudice di Pace deve assumere possesso dell´ufficio entro sessanta giorni dal decreto del Ministro.